16/05/2024
Con la conversione del decreto-legge n. 215/2023, in legge (23 febbraio 2024, n. 18, art. 12, comma 6-octies), sono stati modificati i termini per l’aggiornamento professionale dei TCA, estendendo ad 8 anni l’attuale intervallo temporale di 5 anni, esclusivamente per il primo ciclo di obbligo formativo, decorrente dalla data di iscrizione in ENTECA. Questo permette, anche a coloro che alla data di scadenza del primo quinquennio non abbiano ancora iniziato o completato i corsi di aggiornamento, di svolgere l’intero ciclo di aggiornamento obbligatorio nei tre anni addizionali previsti. Si ricorda che, sia nel primo ciclo (ora di 8 anni) che nei successivi (di 5 anni), gli aggiornamenti dovranno essere distribuiti su almeno tre anni e che pertanto non sarà possibile svolgere le 30 ore di formazione esclusivamente in una o due annate. L’avvenuta partecipazione ai corsi deve essere comunicata alla Regione di residenza. In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.
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