22/02/2006
CASSAZIONE SEZIONE III PENLE (sentenza n. 37408 del 14 ottobre 2005). Sicurezza delle macchine – Norme di prevenzione infortuni del DPR 547/55 e D.LGS 626/94.
Il costruttore di macchine viene condannato per lesione personale colposa per il reato di cui all’art. 68 del DPR 547/55. Le ragioni della colpa erano state individuate nel fatto che l’apparecchio non fosse dotato di adeguata protezione e di idoneo dispositivo di sicurezza (art. 68 DPR 547/55). Il richiamo alla normativa di cui al DPR 459/96 (Direttiva macchine) non è pertinente alla materia oggetto del presente capo d’imputazione in quanto tale decreto è successivo all’anno di costruzione della macchine e all’epoca dei fatti, ma in ogni caso viene evidenziato che il DPR 547/55 visto che l’imputato dichiarava di avere realizzato comunque macchine conformi alla Direttiva Macchine. Pertanto il dettato normativo attuale non comporta non venir meno della precedente normativa (DPR 547/55) ma bensì ha funzione integrativa, rimanendo valide regole generali di prevenzione già esistenti.
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