04/11/2019
REGOLAMENTO (UE) 2019/1691 DELLA COMMISSIONE DEL 9 OTTOBRE 2019 (GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA DEL 10 OTTOBRE 2019, N. L 259) RECANTE MODIFICA DELL’ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L’AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)
La Commissione europea ha ampliato l´elenco delle sostanze che sono esentate dagli obblighi di registrazione e dalle prescrizioni in materia di informazione stabiliti dal Regolamento REACH.La novità è stabilita nel provvedimento in oggetto e prevede l’introduzione del digestato nell’elenco delle sostanze la cui registrazione è considerata «non opportuna o non necessaria» ai sensi dell’art. 2 dello stesso provvedimento. Questo sulla scorta della considerazione che: «il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche”. «Pertanto», si legge nella disposizione della Commissione, «è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione».Il digestato va così ad affiancarsi al biogas (ottenuto mediante il medesimo processo di trattamento ed altri processi di digestione anaerobica) e al compost (derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili) nell’elenco dell’Allegato V.
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