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21/09/2020

Regolamento CEE/UE 3 agosto 2020, n. 1149 Utilizzo dei diisocianati

Regolamento Europeo (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 agosto 2020, n. L252) recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati

Il provvedimento modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
I di isocianati sono sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1. Sono sovente utilizzati come componenti chimici in particolare nelle schiume poliuretaiche.
L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste sia per quanto riguarda l’utilizzo, che per l’immissione nel mercato di queste sostanze.

In particolare, a partire dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
– la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, oppure
– il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Dal 24 febbraio 2022 sarà vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele, se non sono rispettate le seguenti condizioni:
– la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
– il fornitore si è accertato che il destinatario delle sostanze abbia fruito della formazione obbligatoria prevista ed ha apposto sull’imballaggio la seguente dicitura, ben separata dalle altre informazioni in etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Vengono inoltre stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta.

Il Regolamento definisce «utilizzatori industriali e professionali» i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Il provvedimento entra in vigore il 24 agosto 2020.

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