22/02/2006
REGIONE VALLE D’AOSTA – LEGGE DEL 4 NOVEMBRE 2005 N. 25 (Bollettino n. 48 del 23 novembre 2005) – DISCIPLINA PER L’INSTALLAZIONE, LA LOCALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE E DI STRUTTURE DI RADIOTELECOMUNICAZIONI. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1998, N. 11 (NORMATIVA URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA VALLE D’AOSTA), E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 2000, N. 31.
Il provvedimento, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), disciplina l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse.
La presente legge definisce inoltre le azioni di risanamento delle stazioni radioelettriche già esistenti, assicurando che l’esercizio delle stazioni radioelettriche, autorizzate ai sensi della presente legge, si svolga nel rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale vigente.
normativa
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