19/12/2013
LEGGE REGIONE CAMPANIA N° 11 DEL 09/08/2013 (BOLLETTINO. UFF. REGIONE N° 49 DEL 09/09/2013) – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E QUALITÀ DEL LAVORO.
Il provvedimento ha l´obbiettivo di:a) promuovere l’affermazione, il rafforzamento e l’innalzamento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché specifiche iniziative, in collaborazione con le parti sociali, per la semplificazione delle procedure e la diffusione di codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d´impresa e di modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);b) assicurare il necessario coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali per l´attuazione delle misure e degli obiettivi prioritari in materia di vigilanza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in raccordo con gli strumenti regionali in materia di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive;c) coordinare, anche attraverso il Comitato regionale di coordinamento previsto dall´articolo 24, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) le attività di formazione ed informazione, di assistenza, di controllo e di vigilanza di competenza delle aziende sanitarie locali, di seguito denominate Asl, e degli enti pubblici, assicurando un’uniforme e corretta applicazione delle procedure ispettive nel territorio regionale;d) valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientano i comportamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro per l´innalzamento degli standard minimi di tutela definiti a livello nazionale;e) realizzare le opportune iniziative per l´integrazione degli archivi informativi delle istituzioni e degli organismi competenti, in conformità con i parametri definiti per il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;f) promuovere accordi istituzionali per il contrasto del lavoro irregolare e dell´infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici;g) assicura, nell´ambito e nei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione, il rispetto di intese ed accordi con le istituzioni europee e con gli enti nazionali per garantire e favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di buone prassi.
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