28/05/2014
REGOLAMENTO REGIONALE 28 MARZO 2014, N. 3 (BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE CAMPANIA N° 20 DEL 31/03/2014) – SOSPENSIONE DELL´OBBLIGO DI VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI SUL LAVORO A SEGUITO DELLE ABROGAZIONI OPERATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 – ATTUAZIONE DELL´ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
Nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e in attuazione dei principi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all´articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, considerata l´istituzione del sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP), prevista dall´articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 11, a decorrere dalla data in entrata in vigore del presente regolamento, il registro degli infortuni, da tenere secondo il modello e le modalità previste dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.Ai fini della tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni di cui all’articolo 404 del DPR 547/55, i datori di lavoro possono sostituire il registro cartaceo degli infortuni con le registrazioni effettuate su supporto informatico che contengano tutti i dati dell’infortunio previsti nel DM 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza e trasmessi al sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP).La soppressione dell’obbligo di vidimazione del registro degli infortuni non comporta l’eliminazione degli obblighi connessi alla tenuta del registro, che vanno ugualmente assolti dal datore di lavoro, nelle more dell’entrata in funzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.N.P.).
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