31/08/2007
REGIONE ABRUZZO – LEGGE REGIONALE DEL 25 GIUGNO 2007 N. 16 (Bollettino n. 38 del 11 luglio 2007) – MONITORAGGIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (G.P.L.) CON CAPACITÀ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 MC. E CONSEGUENTI MISURE APPLICATIVE DEI PRINCIPI DI SALVAGUARDIA E CONTROLLO DI CUI AL D.M. 23 SETTEMBRE 2004 NONCHÉ DI QUELLI INTRODOTTI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE N. 329/2004
Con questo provvedimento la Regione Abruzzo, previa rilevazione dei dati effettuata ai sensi dell’art. 3, determina le modalità di monitoraggio e di verifica sul funzionamento e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL), con capacità complessiva non superiore a 13 mc., in attuazione della disciplina statale in materia e dei nuovi controlli di esercizio previsti dal D.M. 23 settembre 2004.
In particolare la legge determina disposizioni tecniche, provvedimenti per il monitoraggio dei depositi di g.p.l. e programmazione e disposizioni delle verifiche.
normativa
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