28/05/2025
È ufficialmente entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 (Serie Generale n. 119). Il documento siglato il 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), previsto nell’attuale articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, obbliga il datore di lavoro ad assicurare ai lavoratori una formazione adeguata in relazione ai rischi legati all’attività svolta. L’attuale accordo sostituisce e unifica i precedenti provvedimenti in materia di formazione nei luoghi di lavoro. Il nuovo accordo definisce: le durate minime dei corsi obbligatori; i contenuti formativi minimi per ciascun percorso; le modalità didattiche e organizzative e i requisiti dei soggetti formatori. Il documento dettaglia durata, contenuti minimi, modalità di verifica e aggiornamento per numerosi percorsi formativi obbligatori. Le tipologie di corsi regolamentati sono: formazione per lavoratori, preposti e dirigenti; formazione per datori di lavoro, inclusi quelli che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione; formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione; formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; formazione per lavoratori, datori di lavoro e autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; formazione per operatori di attrezzature da lavoro che richiedono abilitazione specifica (es. gru, carrelli elevatori, piattaforme, trattori, carriponte, ecc.).Oltre a definire i contenuti dei percorsi formativi, il nuovo accordo disciplina anche i requisiti dei soggetti formatori, dei docenti e dei criteri di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
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