15/03/2019
PARERE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE PER GLI INTERPELLI IN MERITO ALLA FORMAZIONE PER RSPP, ASPP E COORDINATORI PER LA SICUREZZA
In risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Commissione per gli interpelli ha fornito le seguenti precisazioni (interpello n. 1/2019):ai fini della formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP, non è valida la partecipazione a corsi formativi finalizzati anche all’aggiornamento di qualifiche diverse (nel caso di specie, dei professionisti antincendio), fatta eccezione per i corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 e per quelli relativi ai coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e s.m.i.);la stessa limitazione vale ai fini della formazione di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza, non essendo valida, anche in questo caso, la partecipazione a corsi formativi finalizzati anche a qualifiche diverse, fatta eccezione per quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP;non è possibile, sulla base di quanto previsto dall’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 (Allegato A, punto 9), che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento per una determinata categoria di soggetti (nel caso di specie, RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza), sia come convegno o seminario di aggiornamento per un’altra specifica categoria (professionisti antincendio).
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