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04/01/2021

INL : lavoratore notturno – definizione – chiarimenti

Nota del INL n.1050 del 26 novembre 2020 – lavoratore notturno – definizione – chiarimenti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla definizione di lavoratore notturno.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.66/2003 – ricorda l’Ispettorato – per “periodo notturno” si intende il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Ai fini della individuazione delle sette ore consecutive di lavoro si dovrà fare riferimento, evidentemente, all’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale: il periodo potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).
Per quanto riguarda la definizione di “lavoratore notturno”, secondo il medesimo comma 2, alla lett. e), l’INL chiarisce:
a) è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale, come sopra declinato, comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino);
b) in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso al contratto collettivo è quindi demandata l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”;
c) in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno. A tal proposito l’INL ha precisato che, laddove la contrattazione non specifichi il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come lavoratore notturno, troverà applicazione la disciplina normativa (tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno).
Così come, laddove la contrattazione si limiti ad individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di “lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal legislatore (tre ore giornaliere o ottanta giorni l’anno).

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