08/03/2012
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL´ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, RECANTE “ATTUAZIONE DELL´ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”, RELATIVAMENTE ALL´INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE ALL´ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, NEL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PROPRIE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.
Il provvedimento dispone misure di tutela per il personale definito all´articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell´articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall´ordinaria sede di servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui all´articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all´articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401Le peculiarità che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed aspetti:- tempestività dell´intervento al fine di tutelare l´integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l´ambiente dai danni o dal pericolo di danni;- possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;- possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;- flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all´utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l´adeguamento e l´ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la situazione in atto;- esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire l´adozione di appropriate misure di autotutela.
normativa
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