03/09/2012
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 9 LUGLIO 2012 (GAZZETTA UFFICIALE N. 173 DEL 26 LUGLIO 2012) – CONTENUTI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL´ARTICOLO 40 DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il provvedimento attua quanto previsto all´art. 40 comma 2-bis, del D.Lgs. 81/08, ovvero:• al comma 1 l’obbligo che entro il primo trimestre dell´anno successivo all´anno di riferimento il medico competente trasmettesse, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria• al comma 2-bis che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fossero definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1, sempre secondo il medesimo art. 40 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto citato.Il DM 9 luglio 2012 prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore (ovvero fino al 26 agosto 2013) per l’attuazione delle nuove disposizioni.
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