15/03/2019
DECRETO DEL MINISTRO DELL´INTERNO 25 GENNAIO 2019 (G.U. N. 30 DEL 5 FEBBRAIO 2019) – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL´ALLEGATO DEL DECRETO 16 MAGGIO 1987, N. 246 CONCERNENTE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE.
Il provvedimento ha lo scopo di integrare la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza per i quali sarà obbligatorio pianificare la gestione dell´emergenza in caso di incendio. A tal fine l´allegato 1 del decreto prevede delle modifiche all´allegato del decreto del Ministro dell´interno 16 maggio 1987, n. 246: viene sostituito il punto 9 (Deroghe) e introdotto il punto 9-bis “Gestione della sicurezza antincendio”.Le disposizioni contenute nell´allegato 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e, a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro i seguenti termini, previsti dall´art. 3 del D.M.:”a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l´installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.”Il decreto del 25 gennaio 2019 entrerà in vigore il 6 maggio 2019, novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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