07/09/2002
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 SETTEMBRE 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002) RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/58/CE RIGUARDANTE LE MODALITÀ DELLA INFORMAZIONE SU SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI IMMESSI IN COMMERCIO.
Il provvedimento stabilisce che all’immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato, il responsabile dell’immissione, sia esso il fabbricante, l’importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente al destinatario, che ne è l’utilizzatore, una scheda informativa riguardante la sicurezza.
La scheda, su supporto cartaceo o magnetico, deve essere inviata in occasione o anteriormente la prima fornitura.
Se la sostanza o il preparato sono considerati come pericolosi, ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e della direttiva 1999/45/CE, la scheda informativa in materia di sicurezza dovrà riportare le informazioni riportate nell’allegato.
A cura del fabbricante, importatore o distributore la scheda informativa deve essere aggiornata ogni qual volta emergano rilevanti informazioni sulla sicurezza.
normativa
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