22/11/2002
DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 22 NOVEMBRE 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2002) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCAMENTO DI AUTOVEICOLI ALIMENTATI A GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO ALL’INTERNO DI AUTORIMESSE IN RELAZIONE AL SISTEMA DI SICUREZZA DELL’IMPIANTO.
Il provvedimento disciplina il parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L. nelle autorimesse, limitatamente ai piani fuori terra e al primo piano interrato.
Gli autoveicoli, per poter parcheggiare all’interno delle autorimesse, devono essere dotati di impianto conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
Le autorimesse devono essere conformi al D.M. 1° febbraio 1986.
Nel caso di autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi devono essere rispettate le procedure previste dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.
All’ingresso delle autorimesse dovrà essere apposta idonea cartellonistica atta a segnalare gli eventuali divieti per gli autoveicoli alimentati a G.P.L. con impianti non conformi alle misure di sicurezza previste.
normativa
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