19/04/2004
DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 16 GENNAIO 2004, N.44 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2004) – RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 1999/13/CE RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI DI TALUNE ATTIVITA’ INDUSTRIALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 1988, N. 203.
Il provvedimento disciplina i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti industriali, che nell’esercizio delle attività individuate all’allegato I del presente provvedimento, superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato. Per “impianto” si intende un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel sito e possa influire sulle emissioni. I nuovi impianti devono conformarsi alle prescrizioni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti esistenti invece devono adeguarsi entro il 31 ottobre 2007, oppure nel caso di impianti che si conformano alle prescrizioni dell’allegato III (prescrizioni alternative all’allegato II) alle date stabilite nello stesso allegato.
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