18/10/2005
DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 15 LUGLIO 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2005) – MODIFICA DELL´ARTICOLO 53 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L´ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124.
Il provvedimento approva la delibera n. 50 del Consiglio di amministrazione dell´INAIL dell´8 novembre 2004, concernente «Integrazione della delibera del Presidente – Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell´art. 53 del Testo unico delle disposizioni per l´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».
In particolare si viene aggiunta la seguente frase al primo comma dell’art. 53 :
“Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell´Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatoreâ€.
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