19/04/2004
DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 15 LUGLIO 2003 N. 388 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004) – REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 15, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Il provvedimento individua le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori e ai fattori di rischio suddividendo le aziende o unità produttive in tre gruppi.
Nel gruppo A sono inserite le aziende o unità produttive:
– ad elevato rischio impiantistico
– con oltre cinque addetti appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, desumibili dalle statistiche INAIL.
– con oltre cinque addetti a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Nel gruppo B sono inserite le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Nel gruppo C sono inserite le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
La formazione minima dei lavoratori designati al pronto soccorso è di 16 ore per le aziende di tipo A e di 12 ore per i gruppi B/C.
Sono validi i corsi di formazione ultimati entro il 3 agosto 2004 data di entrata in vigore del decreto.
E’ abrogato e sostituito il D.M. 2 luglio 1958 relativo ai presidi chirurgici e farmaceutici aziendali.
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