05/06/2019
DECRETO LEGISLATIVO 9 FEBBRAIO 2019, N.17 (AZZETTA UFFICIALE N. 59 DEL 11 MARZO 2019) “ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016, SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/686/CEE DEL CONSIGLIO”
Il provvedimento apporta modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e abroga il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.Molteplici sono le modifiche apportate al D.Lgs. 475/92. Riguardano, in particolare:- I requisiti essenziali di sicurezza:Il nuovo art.3 del D.Lgs. n.475/1992 prevede ora che possono essere messi a disposizione sul mercato DPI che rispettino le indicazioni di cui agli articoli 4 (Categorie di DPI – non modificato) e 5 (Procedura di valutazione della conformità – modificato).Si considerano dunque conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell´Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.- La procedura di valutazione della conformità:In base al nuovo art.5 del D.Lgs. n.475/1992 si richiede al fabbricante di eseguire, o far eseguire la procedura di valutazione della conformità (dettagliata in art.19) e redigere la documentazione tecnica (in allegato III) anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI.Le attività di valutazione della conformità devono ora essere effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI, tramite domanda di autorizzazione.- La marcatura CE e la documentazione tecnica:Il D.Lgs. n.17/2019 sostituisce completamente anche gli artt.12 e 12-bis del D.Lgs. n.475/1992, rimandando per la marcatura CE a quanto previsto in art.16 e 17 del regolamento europeo sui DPI e indicando che la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana- Le sanzioni e disposizioni penali:E’ stato sostituito completamente l´art.14 del D.Lgs. n.475/1992 che prevede importi sanzionatori maggiori.Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008, prevalentemente di forma, riguardano due articoli contenuti nel Capo II del Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: si tratta dell´art. 74 “Definizioni” e dell´art. 76 “Requisiti dei DPI”.Il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 entra in vigore il 12 marzo 2019.
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