Skip to main content

Cerca un corso sulla Sicurezza:

09/08/2003

D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 – Impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

DECRETO LEGISLATIVO DEL 12 GIUGNO 2003, N. 210 (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003) ­ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/9/CE IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO.

Il provvedimento, con l’allegato II, stabilisce i requisiti essenziali che
devono possedere gli impianti a fune nonché i loro componenti di sicurezza. Il provvedimento si applica agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e ai loro elementi costruttivi e detta disposizioni e le condizioni svolte ad assicurare e garantire i requisiti essenziali di sicurezza come stabiliti dall’art. 5, comma 1. Il decreto si applica alle funicolari, alle funivie, alle sciovie ed ai sottosistemi indicati nell’allegato I. Il decreto non si applica agli ascensori, le tranvie a fune, gli impianti utilizzati per i trasporti agricoli, gli impianti specifici per luna-park, gli impianti industriali, i traghetti fluviali a fune, le ferrovie a cremagliera, gli impianti trainati mediante catene. Con comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17/09/2003, è stato inserito l’allegato X (art. 15 organismi notificati) riportante lo schema di domanda per il riconoscimento ai fini della notifica.