27/08/2012
DECRETO LEGGE N. 83 DEL 22 GIUGNO 2012 (SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 147 DEL 26 GIUGNO 2012) – MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.
Fra le numerose misure a sostegno delle imprese, il provvedimento al Capo V prevede la sospensione del SISTRI, infatti all´Art. 52 – Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, il decreto cita:”1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell´articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall´articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l´articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l´articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all´articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all´osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all´entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.2. Con decreto del Ministro dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l´entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l´anno 2012.”
normativa
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