29/11/2017
CIRCOLARE INAIL N. 48 DEL 2 NOVEMBRE 2017 (SITO INTERNET INAIL) – LAVORO AGILE. LEGGE 22 MAGGIO 2017, N. 81, ARTICOLI 18-23. OBBLIGO ASSICURATIVO E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA, RETRIBUZIONE IMPONIBILE, TUTELA ASSICURATIVA, TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. ISTRUZIONI OPERATIVE.
Il provvedimento introduce norme per la gestione del lavoro agile, intesa come una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all´orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, ma che comunque comporta l´estensione dell´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.A tal proposito l’INAIL chiarisce che “nulla cambia in tema di retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo che, per gli addetti al lavoro agile continua a essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall´ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto dell´articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell´articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che deve essere uguagliato agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti a essi inferiore”.Per quanto concerne invece la tutela assicurativa l´articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, prevede che” il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all´esterno dei locali aziendali, … quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.Tale articolo, dunque, circoscrive la ricorrenza dell´infortunio sul lavoro all´esistenza di una diretta connessione dell´evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell´infortunio in itinere, che viene riconosciuto solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.I lavoratori rientranti nella fattispecie della definizione devono essere assicurati all´Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall´art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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