08/03/2012
CONFERENZA PERMANENTE RAPPORTI STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME (GAZZETTA UFFICIALE N.8 DEL 11 GENNAIO 2012)
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell´articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell´articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I provvedimenti introducono Importanti e sostanziali novità sugli obblighi di formazione a carico dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono l´incarico Di RSPP, segnando un significativo punto di discontinuità con il precedente sistema formativo poco regolamentato. I provvedimenti definiscono modalità e tempi di esecuzione dei piani formativi, che necessariamente dovranno essere programmati e attuati dalle aziende. La formazione di cui ai presenti accordi può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. In coerenza con le previsioni di cui all´articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all´articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all´articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l´azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
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