Sicurezza Notizie

GIURISPRUDENZA

09/03/2020

SENTENZA N. 49761 DEL 09 DICEMBRE 2019 – CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZIONE IV – SCHIACCIAMENTO MORTALE CON UN TUBO DI 600 CHILI

In materia di infortuni sul lavoro, il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro. In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.
L’evento infortunistico in questione è stato determinato da scelte esecutive sbagliate non spettanti al RSPP. Quella del RSPP è una prestazione di tipo consultiva, visto che lo stesso è privo di autonomi poteri decisionali.

 

La mattina del fatto si era verificato un incendio, interessante la ventola dell’aria primaria e la tubazione di mandata che alimentava il bruciatore dell’impianto di essiccazione del cascame di legna per la produzione dei pannelli di truciolato.
Bloccata la produzione, era stato organizzato un intervento per la sostituzione della ventola, a cura di tre dipendenti. L’intervento comportava lo sfilamento di una parte di tubazione di notevole dimensione e del peso di 600 chili posta ad una certa altezza da terra da altra parte collegata con una flangia. Per raggiungere la tubatura da spostare era stata utilizzata una “gruetta”. Tolti i bulloni di fissaggio delle due parti di tubazione, il tubo da spostare si era ribaltato, cadendo a terra e schiacciando mortalmente uno dei lavoratori che si trovava proprio al di sotto della tubazione.
Nei primi due gradi di giudizio, al direttore dello stabilimento nonché delegato del datore di lavoro, era stato addebitato di avere consentito l’uso di attrezzature non adeguate per l’esecuzione in sicurezza del lavoro di spostamento laterale della tubazione; al datore di lavoro era stata addebitata l’omessa valutazione dei rischi per la sicurezza durante l’attività lavorativa ; al caporeparto era stata addebitata l’omessa segnalazione al datore di lavoro che gli attrezzi messi a disposizione dei lavoratori per l’operazione in questione erano del tutto inidonei ; al RSPP dello stabilimento era stata addebitata l’omessa individuazione e valutazione dei rischi dell’operazione che si stava eseguendo.
Tutti gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.
La Corte di Cassazione ha annullata la sentenza di condanna inflitta al RSPP nei due primi gradi di giudizio, ha ritenuti invece infondati ed in parte inammissibili i ricorsi presentati dai primi tre imputati che ha condannato al pagamento delle spese processuali.

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