Sicurezza Notizie

GIURISPRUDENZA

27/04/2006

Sentenza n. 43085 – Rischi specifici nelle attività in appalto

CASSAZIONE IV PENALE (sentenza n. 43085 del 29 novembre 2005) – Rischi specifici dell’impresa appaltatrice – Esclusione degli obblighi di cooperazione e coordinamenteo

L’obbligo di cooperazione e coordinamenteo da parte del Datore di lavoro committente (art. 7 D.Lgs 626/94) non si estende a rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici. Nel caso in esame la colpa addebitata ai titolair delle due ditte fu ravvisata nell’inadeguata delimitazione del cantiere di lavoro stradale rispetto al luogo di passaggio dei veicoli e nell’inesistente coordinamento nell’assicurare adeguate misure di protezione. Per la Sez. IV penale l’obbligo ci coordinamento che incombe sul datore di lavoro esclude la scelta di misure specifiche da adottarsi per le attività dell’impresa appaltatrice, ma si limita alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro, senza entrare nel merito di specifiche competenze tecniche in carico all’impresa appaltatrice.

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