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GIURISPRUDENZA

11/09/2019

SENTENZA DEL 12 GIUGNO 2019 – LA VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO DELEGANTE NELLE MULTINAZIONALI

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 12 GIUGNO 2019 (U.P. 13 FEBBRAIO 2019), N. 25977

Al centro di questa sentenza la questione attinente all’individuazione del contenuto dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza dei dipendenti all’interno di strutture complesse, come una s.p.a. multinazionale organizzata su una pluralità di stabilimenti, e, in particolare, dei limiti di efficacia attribuibili alla delega conferita dal datore di lavoro ai fini della esenzione del medesimo da responsabilità.La Sez. III ammette che “la delega di funzioni, come disciplinata dall’art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.Ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo. Aggiunge poi che i commi 3 e 3-bis dell’art. 16 D.Lgs. n. 81/08 prevedono, rispettivamente, uno specifico limite alla responsabilità del datore di lavoro, in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4, e la possibilità di una subdelega di funzioni in materia di salute e sicurezza a terzi da parte del soggetto delegato dal datore di lavoro. Precisa che l’art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, a sua volta, dispone che il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, e che il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.Conclude che, in imprese di grandissime dimensioni, organizzate in più stabilimenti, il datore di lavoro risponde delle violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che discendono dalle scelte gestionali di fondo ovvero dalla inadeguatezza ed inefficacia del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo a fronte di apprezzabili sopravvenienze.

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