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04/11/2020

Regolamento UE n. 2020/1435: REACH

Regolamento CEE/UE 9 ottobre 2020, n. 1435 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 ottobre 2020, n. L33) – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Il provvedimento definisce i termini per aggiornare la registrazione delle sostanze chimiche contenute nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (“Reach”). A norma dell’art. 22, paragrafo 1, di tale ultimo Regolamento, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, incombe sui dichiaranti – ossia i “ fabbricanti o importatori di una sostanza, o gli importatori di un articolo che presenta una registrazione per una sostanza” – la responsabilità di aggiornare le loro registrazioni «senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti» e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Il nuovo regolamento 2020/1435 fissa, quindi, i termini per gli aggiornamenti di cui all’art. 22, paragrafo 1, del Reach.

In particolare, il provvedimento fa riferimento ai seguenti casi:
– modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante (art. 22 paragrafo 1, lettera b);
– modifiche della fascia di tonnellaggio (articolo 22, paragrafo 1, lettera c);
– nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d);
– nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e);
– modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata (22, paragrafo 1, lettera f);
– aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro
(all’articolo 22, paragrafo 1, lettera g);
– proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X del Reach
(22, paragrafo 1, lettera h);
– modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione
(art. 22, paragrafo 1, lettera i);
– aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;
– altri aggiornamenti combinati.

Il provvedimento prevede termini quanto più brevi possibili (3 mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa, termini di sei, nove o dodici mesi per aggiornamenti più complessi), e considera i termini specificati come limiti massimi (pertanto i dichiaranti sono tenuti a fornire aggiornamenti il più rapidamente possibile e comunque entro il termine specificato).

La Commissione ricorda, infine, che «per concedere ai dichiaranti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi all’introduzione dei termini stabiliti dal regolamento», quest’ultimo entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

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