Sicurezza Notizie

DALL' UE

16/03/2021

Regolamento n 2020/878 – Schede di sicurezza

REGOLAMENTO (UE) n. 2020/878 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Dal 1° gennaio 2021 decorre l’obbligo di applicazione il regolamento n. 2020/878 che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH in materia di Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) e che abroga il precedente regolamento n. 2015/830.

Fatto salvo l’obbligo di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31 (9) del REACH, le SDS conformi al Regolamento 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio).

Le principali novità riguardano:
Se una miscela ha un identificatore unico di formula (UFI) (in conformità all’allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008) e se tale UFI è riportato nella scheda di dati di sicurezza, l’UFI deve essere fornito nella sottosezione 1.1.

– Si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione (fattori M) e le stime della tossicità acuta (STA), stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovranno essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele.

– Vengono introdotte nella SDS le prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini).

– Il nuovo regolamento prevede un abbassamento dei limiti di concentrazione affinché una sostanza debba essere elencata in sezione 3.2 per le miscele, in particolare per i sensibilizzanti delle vie respiratorie e per la pelle di categoria 1 A e per la tossicità in caso di aspirazione (H304) e sono state anche modificate le concentrazioni delle sostanze da riportare in sezione 3.2 per le miscele non classificate pericolose secondo il regolamento CLP.

– Sono state specificate le informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche da riportare in sezione 9 specificando come descrivere le varie proprietà, a differenza di quanto previsto nel Regolamento n. 2015/830
– Sono state integrate, poi, nelle sezioni 9 e 14 della SDS le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

– Sono state ridefinite alcune sottosezioni, ad esempio la Sezione 11, dove la sottosezione 11.1 ha cambiato nome ed è stata introdotta la nuova sottosezione 11.2 Informazione su altri pericoli (tra cui le proprietà di interferenza con il sistema endocrino). Anche in sezione 12 è stata inserita la 12.6 relativa alle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI

CHIAMA LO 011.38.50.283

RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE

Certificato di qualità

Ente Accreditato Regione Piemonte
per la Formazione Continua
e la Formazione a Distanza (FAD)
Certificato n°506/001

  • CSAO
  • c/o Istituto Arti e Mestieri
  • C.so Trapani 25. Torino
  • Tel. 011.38.50.283
  • mail: csao@csao.it
  • PEC: csao@pcert.it
  • PI 04961740018

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 Marzo 2001

CSAO c/o Istituto Arti e Mestieri - C.so Trapani 25. Torino -Tel. 011.38.50.283 - csao@csao.it - PI 04961740018 -Privacy policy - Made By Elwood