04/01/2021
Nota della Regione Piemonte n. 37998/A1409B – Emergenza COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Regione Piemonte precisa che i corsi organizzati con la modalità della videoconferenza sincrona sono da ritenersi equiparati alla formazione in presenza e quindi idonei a soddisfare, per le parti teoriche, gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’art. 1, comma 9, lettera s), del DPCM 3 novembre 2020 prevede lo svolgimento esclusivamente in modalità a distanza dei corsi di formazione pubblici e privati, ferma restando la possibilità di svolgere in presenza la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel richiamare tale norma, la nota n. 37998/A1409B del 18 novembre 2020 la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ha precisato quanto segue, per gli aspetti di propria competenza:
▪ fermo restando che il citato DPCM ne consente lo svolgimento in presenza, nell’attuale fase emergenziale è opportuno che tutte le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano erogate in modalità a distanza;
▪ la formazione in videoconferenza sincrona (che prevede la copresenza ed interazione da remoto di docenti e discenti) costituisce una modalità formativa intermedia tra le due attualmente previste, per le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, dal vigente quadro normativo e cioè la formazione in presenza e quella in e-learning (quest’ultima circoscritta ad alcune tipologie di corsi, puntualmente indicate dall’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016);
▪ nonostante l’assenza di una specifica disciplina di riferimento, i corsi organizzati con la modalità della videoconferenza sincrona sono da ritenersi equiparati alla formazione in presenza e quindi idonei a soddisfare, relativamente alle parti teoriche, gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Resta valido che:
– i soggetti erogatori devono soddisfare requisiti di carattere gestionale e tecnologico tali da garantire l’identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra docenti e discenti nonché la verifica (individuale) dell’apprendimento;
– la modalità in videoconferenza sincrona non è applicabile ai moduli formativi che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche (come, ad esempio la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
normativa
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