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LEGISLAZIONE

25/07/2016

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE RSPP – ASPP

ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016 – IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE – FORMAZIONE RSPP – ASPP

Il nuovo accordo è “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’ del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.

Il provvedimento:
– sostituisce integralmente l’accordo 26 gennaio 2006 “Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell´articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429)”;
– sostituisce l’allegato I dell’accordo 21 dicembre 2011 “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell´articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR)”;
– modifica il punto 9.2 dell’accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell´art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l´individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell´art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR)”.

Lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione è subordinato al possesso di due requisiti:

– titolo di studio non inferiore al diploma si istruzione secondaria superiore;
– attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Le durate dei corsi indicate nell´Accordo sono da ritenersi come minime e pertanto possono essere implementate, in caso di necessità, dai soggetti formatori.

Procediamo ora alla disamina delle principali novità seguendo la struttura dell’Accordo stesso.

Titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza dei corsi.

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione, secondo quanto disposto dall´articolo 32, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. 81/2008 coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi:
– laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35 di cui al DM 16 marzo 2007;
– laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al DM 28 novembre 2000;
– laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al DM 8 gennaio 2009;
– laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al DM 19 febbraio 2009.

Sono altresì validi all´esonero tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura.

Nell´allegato I dell’Accordo è riportato l’elenco delle classi di laurea per cui è previsto l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.
Soggetti formatori e sistema accreditamento.

Vengono individuati, molto più chiaramente rispetto all´accordo del 2006, i soggetti formatori. Ecco l’elenco:
– Regioni e Provincie autonome;
– Enti di formazione accreditati alla Regione;
– Università;
– Scuole di dottorato aventi ad oggetto tematiche del lavoro e della formazione;
– Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico;
– Inail;
– Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco;
– Amministrazione delle Difesa;
– Alcuni Ministeri come: salute, lavoro, sviluppo economico e interno;
– le associazioni sindacali dei datori di lavoro;
– i fondi interprofessionali e gli ordini.

Requisiti dei docenti.
I requisiti dei docenti sono quelli individuati dal DM 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.

E-Learning
Come prima cosa viene chiarito che questo metodo di apprendimento può essere utilizzato solo dove la norma espressamente lo prevede. L’allegato II definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell’aggiornamento in modalità e-learning. Mentre l’allegato V precisa che la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio può essere effettuata con questa modalità ma la vieta per gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

Enti Bilaterali
Viene modificato l´accordo 21 dicembre 2011 “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell´articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR)” togliendo qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” , la collaborazione, dunque, va ora richiesta solo agli organismi paritetici esistenti nel territorio dove opera l´azienda.

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