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LEGISLAZIONE

02/09/2016

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI – FORMAZIONE RSPP – ASPP

ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016 (GAZZETTA UFFICIALE 19 AGOSTO 2016, N. 193) – L´ACCORDO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL´ARTICOLO 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ACCORDO, AI SENSI DELL´ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281. (REP. ATTI N. 128/CSR DEL 7 LUGLIO 2016).

Il nuovo accordo è “finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensidell´articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.Il provvedimento:- sostituisce integralmente l´accordo 26 gennaio 2006 l´Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, comma 8, e 36-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Accordo, ai sensi dell´articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 2429)”;- sostituisce l´allegato I dell´accordo 21 dicembre 2011 l´Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell´articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR);- modifica il punto 9.2 dell´accordo 22 febbraio 2012 l´Accordo ai sensi dell´art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l´individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell´art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR)”.Lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione è subordinato al possesso di due requisiti:- titolo di studio non inferiore al diploma si istruzione secondaria superiore;- attestato di frequenza, con verifica dell´apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.Le durate dei corsi indicate nell´Accordo sono da ritenersi come minime e pertanto possono essere implementate, in caso di necessità, dai soggetti formatori.Procediamo ora alla disamina delle principali novità seguendo la struttura dell´Accordo stesso.Titoli di studio validi ai fini dell´esonero dalla frequenza dei corsiSono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione, secondo quanto disposto dall´’articolo 32, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs 81/2008 coloro che sono in possesso di una laurea in una delle seguenti classi:- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM- 35 di cui al DM 16 marzo 2007;- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al DM 28 novembre 2000;- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al DM 8 gennaio 2009;- laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al DM 19 febbraio 2009.Sono altresì validi all´esonero tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura.Nell´allegato I dell´Accordo è riportato l´elenco delle classi di laurea per cui è previsto l´esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.Soggetti formatori e sistema accreditamentoVengono individuati, molto più chiaramente rispetto all´accordo del 2006, i soggetti formatori. Ecco l´elenco:- Regioni e Provincie autonome;- Enti di formazione accreditati alla Regione;- Università;- Scuole di dottorato aventi ad oggetto tematiche del lavoro e della formazione;- Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico;- Inail;- Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco;- Amministrazione delle Difesa;- Alcuni Ministeri come: salute, lavoro, sviluppo economico e interno;- le associazioni sindacali dei datori di lavoro;- i fondi interprofessionali e gli ordini.Requisiti dei docentiI requisiti dei docenti sono quelli individuati dal DM 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.E-LearningCome prima cosa viene chiarito che questo metodo di apprendimento può essere utilizzato solo dove la norma espressamente lo prevede. L´allegato II definisce i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione e dell´aggiornamento in modalità e-learning. Mentre l´allegato V precisa che la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio può essere effettuata con questa modalità ma la vieta per gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.Enti BilateraliViene modificato l´accordo 21 dicembre 2011 “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell´articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR)” togliendo qualsiasi riferimento agli “enti bilaterali” , la collaborazione, dunque, va ora richiesta solo agli organismi paritetici esistenti nel territorio dove opera l´azienda.

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