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CIRCOLARI

11/11/2010

Nota ministeriale sull´applicazione della SCIA

NOTA DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA´ (SCIA).

Come previsto dall´art. 49 commi 4-bis e seguenti, della legge n. 122 del 2010, in riscontro alla richiesta di chiarimenti circa l´ambito di applicazione in materia edilizia, della SCIA, il documento evidenzia in quattro punti quanto segue:1) Le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, ovunque ricorrano”. E stabilisce che la disciplina della SCIA “sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”.2) Esclusione della DIA in materia edilizia dal procedimento di dichiarazione di inizio attività di cui al previgente art. 19 della l. n. 241/1990; “clausola di salvezza” che non si riscontra nel testo vigente.3) Necessità di presentare unitamente alla SCIA certificazioni, attestazioni e “asseverazioni dei tecnici abilitati”; si tratta di “asseverazioni” tipiche della DIA edilizia di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001.4) A conferma dell’applicabilità della disciplina sulla SCIA alla DIA edilizia, il testo della nota riporta una frase contenuta nel dossier di documentazione del Servizio Studi del Senato: “la norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001”.

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