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CIRCOLARI

16/07/2021

Ministro della Salute – Circolare sulla riammissione al lavorodopo assenza per CV19

CIRCOLARE del Ministro della salute n. 15127 del 12 aprile 2021 – Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Il Ministro della Salute fornisce chiarimenti circa la procedura per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Il Ministero individua le fattispecie che potrebbero configurarsi e per ognuna fornisce le indicazioni per la riammissione in servizio del lavoratore:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
B) Lavoratori positivi sintomatici
C) Lavoratori positivi asintomatici
D) Lavoratori positivi a lungo termine
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico.

Nel caso di lavoratori:
– positivi con sintomi gravi e ricovero, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
– positivi sintomatici, il rientro può avvenire dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e deve essere accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test). E’ necessaria la certificazione di avvenuta negativizzazione.
– positivi asintomatici, il rientro è previsto dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). E’ necessaria la certificazione di avvenuta negativizzazione.
– positivi a lungo termine, coloro che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, è previsto che ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.
Il periodo intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
– contatto stretto di un caso positivo. In questo caso il lavoratore informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per essere riammesso in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone molecolare o antigenico. Il referto di negatività del tampone è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
La Circolare fornisce un ulteriore chiarimento, i lavoratori positivi la sua guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi al lavoro.

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