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LEGISLAZIONE

20/05/2011

LEGGE N. 10 DEL 26/02/2011 – VERIFICA IDONEITA´ SERBATOI FISSI GPL

LEGGE N. 10 DEL 26 FEBBRAIO 2011 (GAZZETTA UFFICIALE SUPPL. ORDINARIO N. 47 DEL 26 FEBBRAIO 2011) – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 28 DICEMBRE 2010, N. 225, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.

Il provvedimento converte in legge il DL n. 255 del 29 dicembre 2010 (decreto milleproroghe) e contiene numerose integrazioni e modifiche, tra cui quella relativa ai serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 mc³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli in esercizio da 25 anni presso i depositi di GPL di cui al D.M. 14 maggio 2004. Il neo aggiunto c. 16-septies all’art. 2 del D.L., stabilisce che:“Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell´interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell´intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all´appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell´idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L´omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l´obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio.Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l´esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.”

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