26/08/2010
LEGGE DEL 29 LUGLIO 2010 N. 120 (Suppl. Ord. n 171 G.U. n. 175 del 29 luglio 2010) – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE
Il provvedimento introduce modifiche al CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL D.Lgs. 30 APRILE 1992, N. 285. Le modifiche entreranno in vigore il 13 agosto 2010. Tra le principali novità si evidenziano:
– Alcool e droga alla guida. Viene introdotto il divieto assoluto di mettersi alla guida
dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente
da meno di 3 anni. Alcol zero, anche per i guidatori professionali e i conducenti di
veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a
3,5 tonnellate.
– Attività professionali sicure. Per l´esercizio dell´attività professionale di trasporto
su strada di persone e cose deve essere prodotta una certificazione con cui si
esclude che l´interessato faccia uso di alcol e stupefacenti. Si stabilisce, poi,
che in caso di incidenti mortali o con lesioni personali gravi o gravissime e la
violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta
la patente di guida di categoria C o C+E, sia immediatamente disposta la verifica
presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce
oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione
stradale.
Autotrasportatori. Riviste le sanzioni per i conducenti alla guida di autoveicoli per il trasporto di persone o cose che superano la durata dei periodi di guida prescritti o non osservano le disposizioni sul riposo giornaliero.
normativa
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