Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

26/03/2002

Legge 1° marzo 2002, n. 39 Art. 15, raccolta e riciclaggio batterie esauste.

LEGGE 1° MARZO 2002, N. 39 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002) DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE. LEGGE COMUNITARIA 2001.

Il provvedimento all’art. 15, modifica l’art. 9 quinquies del D. Legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, riguardante la raccolta e il riciclaggio di batterie esauste e materiali piombosi, apportando alcune modifiche ed integrazioni al comma 6 ed inserendo il comma 6 bis.

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