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03/02/2014

INTERPELLO. DIREZIONE GENERALE DELL´ATTIVITÀ ISPETTIVA – COMPUTO DEI LAVORATORI

SITO INTERNET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello del 19/11/13 n. Prot. 37/0020171 destinatario: Confindustria – istanza: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – criteri di computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato.La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale in merito al criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini dell’applicazione di specifiche previsioni di legge.In particolare, l’istante si riferisce alla corretta interpretazione:- dell’art. 8, D.Lgs. n. 368/2001 ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all’art. 35, L. n. 300/1970;- dell’art. 12, D.Lgs. n. 25/2007, sulla disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori;- dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012 concernente i CAE (Comitati Aziendali Europei).Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.Innanzitutto, occorre esaminare la disposizione di cui all’art. 8 sopra citata, come modificato dalla L. n. 97/2013.La norma nello specifico dispone che, a decorrere dal 31 dicembre p.v., “i limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell´articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell´effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”.Analogamente l’art. 3, D.Lgs. n. 25/2007 in ordine alla disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori prevede che “la soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”.Dalla lettura delle disposizioni sopra indicate si evince che, ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi.

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