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CIRCOLARI

15/07/2019

INAIL: CIVA – NUOVA PROCEDURA TELEMATICA DI CERTIFICAZIONE VERIFICA IMPIANTI E ATTREZZATURE

E´ STATA PUBBLICATA, SUL SITO INAIL, LA CIRCOLARE 13 MAGGIO 2019, N. 12 “SERVIZI TELEMATICI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA: CIVA”.

A decorrere dal 27 maggio 2019, l’INAIL mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata di certificazione e denuncia dei seguenti impianti.L’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all’Unità operativa territoriale INAIL competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e inviino, altresì, la dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore.Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all’assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli “insiemi” di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l’utilizzatore ha l’obbligo di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011.Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni. In particolare l’articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all’INAIL per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.L’articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l’INAIL provveda al riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.Pertanto, a partire dal 27 maggio 2019, i seguenti servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.• denuncia di impianti di messa a terra • denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche• messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento • riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli• prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE• messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere• messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi• approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento• prime verifiche periodiche.

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