13/03/2013
DECRETO DEL MINISTRO DELL´INTERNO DEL 20 DICEMBRE 2012 (GAZZETTA UFFICIALE N.3 DEL 4 GENNAIO 2013) – REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L´INCENDIO INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.
Il provvedimento disciplina la progettazione, la costruzione, l´esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l´incendio (ovvero gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell´incendio, di tipo automatico o manuale, gli impianti di controllo del fumo e del calore), installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell´ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.
Fra le varie altre prescrizioni al paragrafo 3.3 “DOCUMENTAZIONE INERENTE L´ESERCIZIO” si legge che “le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell´articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale”.
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