Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

10/05/2002

Direttiva 9 aprile 2002 Rifiuti Applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 per la loro spedizione.

DIRETTIVA DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL 9 APRILE 2002 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002) INDICAZIONI PER LA CORRETTA E PIENA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 2557/2001 SULLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI ED IN RELAZIONE AL NUOVO ELENCO DI RIFIUTI.

Il provvedimento, al fine di identificare ogni tipo di rifiuto sin dalla sua produzione ed in ogni successiva fase di gestione, incluso il trasporto, fornisce indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento della Commissione n. 2557/2001 in relazione al nuovo elenco dei rifiuti e della loro spedizione e siano correttamente identificati con i codici di cui alla decisione della Commissione 2000/532, come modificata con decisione 2001/573 la cui sua adozione ha effetto diretto sulla vigente normativa in materia di rifiuti in diversi punti.
L’allegato A alla presente direttiva contiene la decisione della Commissione 2000/532 che modifica la decisione 2001/573 e in particolare l’elenco europeo dei rifiuti che sostituisce l’allegato D del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Nell’elenco dei rifiuti indicato nel predetto allegato vengono classificati “rifiuti pericolosi” quelli contrassegnati da un asterisco.
È soppressa la sezione A.2 (catalogo europeo dei rifiuti) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Qualunque riferimento ai rifiuti pericolosi si intende ai rifiuti indicati con un asterisco nell’allegato A della presente direttiva.
I registri e i formulari di cui all’art. 12 e 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 dovranno essere compilati utilizzando i codici dell’allegato A.
I codici della presente direttiva dovranno essere inseriti nella compilazione del Modello Unico (MUD) della comunicazione in scadenza il 20 aprile 2003 per i dati riferiti al 2002.
Si ricorda che per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiale di costruzione contenente amianto, codice 170605, permangono le vigenti disposizioni fino al 16 luglio 2002 ai sensi della decisione 2001/573/CE.

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