Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

14/04/2008

Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 – costi per la sicurezza e predisposizione DUVRI

DETERMINAZIONE DELL´AUTORITA´ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE N. 3 DEL 5 MARZO 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2008) – Sicurezza nell´esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

ll DUVRI si configura quale adempimento derivante dall´obbligo, previsto dal novellato art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l´interferenza. Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
– derivanti da sovrapposizioni di piu´ attivita´ svolte da operatori di appaltatori diversi;
– immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell´appaltatore;
– esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e´ previsto che debba operare l´appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell´attivita´ propria dell´appaltatore;
– derivanti da modalita´ di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell´attivita´ appaltata).

Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture – devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attivita´. Naturalmente, in sede di verifica dell´anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovra´ valutarne la congruita´ rispetto all´entita´ e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all´art. 86, comma 3-ter, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si puo´ far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all´art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all´esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative all´uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi dovra´ essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell´area interessata, o sull´elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovra´ essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

 


 

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