13/01/2012
DECRETO DEL MINISTRO DELL´INTERNO DEL 6 DICEMBRE 2011 (GAZZETTA UFFICIALE N. 299 DEL 24 DICEMBRE 2011) – MODIFICA AL DECRETO 3 NOVEMBRE 2004 CONCERNENTE L´INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI PER L´APERTURA DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO, RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA IN CASO D´INCENDIO.
All´art. 5 del decreto del Ministro dell´interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e´ prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l´obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalita´ originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.
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