Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

19/12/2013

DECRETO MINISTERIALE DEL 06/08/2013 – TRASMISSINE INFORMAZIONI SANITARIE

DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 6 AGOSTO 2013 (GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA N° 212 DEL 10/09/2013) – MODIFICA DEL DECRETO 9 LUGLIO 2012, RECANTE: «CONTENUTI E MODALITA´ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL´ARTICOLO 40 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO».

Il provvedimento modifica il DM 9 luglio 2012, considerato che lo strumento informatico univoco in ambito nazionale di raccolta dei dati di cui all´allegato 3B è divenuto operativo solo a decorrere dal 1° giugno 2013 e dato atto che le principali associazioni rappresentative dei medici competenti hanno segnalato le difficoltà di accesso e utilizzo della piattaforma informatica predisposta per la trasmissione dei dati cui all´allegato 3B del sopra citato decreto ministeriale, che conseguentemente non consentirebbe il rispetto del previsto termine del 30 giugno 2013,ritenuto inoltre necessario concedere ai medici competenti un ulteriore periodo di tempo per adempiere agli obblighi informativi e consentire un´adeguata lettura sulla rispondenza, in chiave epidemiologica, su scala regionale e nazionale, dei dati richiesti dall´allegato 3B, stabilendo che gli stessi dati debbano essere trasmessi entro il primo trimestre dell´anno successivo all´anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall´INAIL, vista la proroga del periodo di sperimentazione consente anche di verificare l´efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell´allegato 3B, al fine della programmazione e valutazione dell´attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, vengono introdotte le seguenti modifiche:1. All´art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 9 luglio 2012, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:”1. Entro il primo trimestre dell´anno successivo all´anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall´INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell´anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l´allegato II del presente decreto.2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell´art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.”2. Le modifiche apportate dal comma 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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