Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

04/08/2008

Decreto legge n. 97 del 3 giugno 2008 . Proroga di termini in materia di salute e sicurezza

DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008 , n. 97 (Gazzetta ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008) Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche´ in materia fiscale e di proroga di termini.

Il provvedimento entrato in vigore il 3 giugno, introduce alcune proroghe relative all´applicazione del D.Lgs. 81/08 (testo unico sicurezza).
In particolare le proroga del termine del 29 luglio 2008 al 1 gennaio 2009, riguarda:
– (art. 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 81/2008) l datore di lavoro deve comunicare all´INAIL, o all´IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un´assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell´evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un´assenza dal lavoro superiore a tre giorni 
– (art. 41, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008) le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: in fase preassuntiva.

In proposito si ricorda che il Decreto Legge resta in vigore 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro questo termine deve essere convertito il Legge, previa votazione da parte della Camera del Senato e della Camera dei Deputati.
In seguito all´iter legislativo descritto si evidenzia che il provvedimento è stato approvato definitivamente e in fase di conversione in legge ha introdotto (art. 4 comma 2-bis) la proroga dell´aggiornamento del documento di valutazione dei rischi al 1 gennaio 2009 anzichè trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione di Gazzetta ufficiale (15 maggio 2008) del D. Lgs. 81/08. Ovvero è stato modificato l´art. 306, comma 2 del D.Lgs. 81/08.

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