Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

21/08/2003

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 – Cantieri temporanei o mobili – Contenuti minimi dei piani di sicurezza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 3 LUGLIO 2003, N. 222 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003) ­ REGOLAMENTO SUI CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, IN ATTUAZIONE, DELL’ARTICOLO 31, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109.
Il provvedimento emana il regolamento sui contenuti minimi che devono contenere i piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e deve essere di concreta fattibilità; i contenuti devono essere i risultati di scelte progettuali e organizzative conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.

Il provvedimento emana il regolamento sui contenuti minimi che devono contenere i piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e deve essere di concreta fattibilità; i contenuti devono essere i risultati di scelte progettuali e organizzative conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.
Il PSC deve contenere: l’identificazione e la descrizione dell’opera; la descrizione dell’opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza con l’indicazione dei rispettivi nominativi; una relazione contenente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi riferiti all’area e all’organizzazione del cantiere.
Inoltre, il PSC, deve contenere la stima dei costi relativi alla sicurezza.
L’allegato I al D.P.R. riporta l’elenco indicativo, non esaustivo, degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti minimi del PSC ai sensi dell’articolo 2, comma 2, riguardante i ponteggi, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e i servizi di protezione collettiva, la segnaletica di sicurezza, ecc.
L’allegato II riporta un elenco indicativo e non esaustivo degli elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere di cui all’articolo 3, comma 1 in riferimento all’organizzazione del cantiere stesso e alle lavorazioni che vi avvengono.

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