05/07/2004
DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 14 MAGGIO 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004) – APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITA’ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M3.
Il provvedimento si applica ai depositi destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli. Sono esclusi gli impianti di distribuzione stradali per autotrazione e ad uso commerciale. La presente regola tecnica si applica ai depositi di nuova installazione e a quelli già esistenti in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso del nulla osta provvisorio vanno adeguati entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto. Per i depositi in possesso del C.P.I. non sussiste alcun obbligo di adeguamento.
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