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LEGISLAZIONE

01/03/2022

D. M. 10 marzo 1998: i nuovi Decreti che lo sostituiranno

Sono tre i nuovi Decreti che sostituiranno il D. M. 10 marzo 1998.

Il primo è un decreto del Ministero dell’Interno (Decreto 1° settembre 2021; G.U. n. 230 del 25 settembre 2021) che è stato predisposto in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Contiene i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed è costituito da un articolato normativo e da due allegati. Il cosiddetto “decreto controlli”, entrerà in vigore dal 25 settembre 2022.

Il secondo è ancora un decreto del Ministero dell’Interno (Decreto 2 settembre 2021; G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021) che è stato predisposto in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il cosiddetto “decreto GSA” stabilisce i criteri di gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. È costituito da un articolato normativo e da cinque allegati ed entrerà in vigore dal 4 ottobre 2022.

Il terzo è nuovamente un decreto del Ministero dell’Interno predisposto in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Decreto 3 settembre 2021; G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021). Il cosiddetto “decreto minicodice” stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 1 e 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Fornisce le indicazioni per la progettazione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio e rimanda tutti i luoghi di lavoro diversi da quelli a basso rischio di incendio al Codice di Prevenzione Incendi o alle regole tecniche di prevenzione incendi se applicabili. È costituito da un articolato normativo e da un allegato ed entrerà in vigore dal 29 ottobre 2022.

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