Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

24/07/2020

D.Lgs. n. 44 del 1 giugno 2020: Agenti cancerogeni o mutageni – modificato il Testo Unico Salute e Sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44 (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020) – Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il D.Lgs. modifica l’art. 242 del decreto legislativo 81/2008, prevedendo che “Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.”
Il testo dell’art. 242 comma 6 viene quindi integrato della particolare previsione che, ove ne ricorrano le condizioni, il medico segnali la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche al termine dell’esposizione, per un periodo di tempo necessario, in linea con quanto previsto dalla direttiva. Particolarmente importante risulta quanto si legge nella relazione di accompagnamento al Dlgs: “merita precisare che la sorveglianza sanitaria in corso di rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale”.
Inoltre sono sostituiti:
– l’allegato XLII – Elenco di Sostanze, Miscele e Processi per recepire l’inserimento di “lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”
– l’allegato XLIII – Valori limite di esposizione professionali con:
– l’inserimento di 11 nuovi agenti chimici e la modifica dei valori limite di esposizione di 2 agenti già presenti nell’allegato;
– modifica del valore limite di esposizione professionale delle polveri di legno duro da 5 mg/m3 a 2 mg/m3 (è presente nel decreto una misura transitoria che prevede un valore limite pari a 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023);
Inserimento del valore limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile pari a 0.1 mg/m3;
– Inserimento del valore limite di esposizione professionale per i composti del Cromo VI definiti cancerogeni, pari a 0.005 mg/m3 (sono previste le seguenti misure transitorie: fino al 17 gennaio 2025 il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.010 mg/m3; fino al 17 gennaio 2025, il valore limite di esposizione professionale sarà di 0.025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi.
Il decreto legislativo entra in vigore il 24 giugno 2020.

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