Sicurezza Notizie

LEGISLAZIONE

02/09/2009

D.LGS. 3 agosto 2009 n. 106 – Modifiche al D.Lgs. 81/08

DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 AGOSTO 2009 N. 106 (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 – Suppl. Ordinario n. 142) – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2009 N. 81, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Il provvedimento è costituito di 149 articoli e corregge e modifica numerose parti (sia del testo che degli allegati) del D.Lgs. 81/08. In sintesi si riportano le principali novità sugli obblighi generali:
– Art.14 D.Lgs. 81/08 – contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza. Viene chiarito il principio delle reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, per cui si applica la pena della sospensione dell´attività imprenditoriale, così come in occasione di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti. Il provvedimento di sospensione, secondo il nuovo comma 11 bis, non si applica se il lavoratore irregolare sia l´unico occupato dell´impresa; in ogni caso la sospensione può decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

– Art. 16 D.Lgs. 81/08 – Delega di funzioni. Il datore di lavoro ha l´obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, inteso assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all´art. 30, comma 4. Viene aggiunto il comma 3 bis che dispone la possibilità al delegato di delegare a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni

– Art. 18 D.Lgs. 81/08 – lettera aa) la comunciazione telematica all´INAIL e all´IPSEMA del nominativo dell´RLS non è più annuale, ma è richiesta in caso di nuova elezione o designazione.
Viene introdotto il comma 3 bis: il datore di lavoro ed il dirigente sono obbligati a vigilare sull’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25; rimane comunque l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in caso di mancata attuazione degli obblighi stessi e nel caso in cui non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

– Art. 26 D.Lgs. 81/08 – Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2 sugli obblighi connessi ai contratti d´appalto e d´opera o di somministrazione, l´obbligo di redazione del DUVRI non si aplica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonchè ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza dei rischi particolari di cui all´all´allegato XI.

– Art. 28 D.Lgs. 81/08 – L’obbligo di effettuare la valutazione dello stress di lavoro correlato decorre dalle elaborazioni delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e comunque dall’1 agosto 2010, secondo la disposizione introdotta dal D.Lgs. 106 che introduce il comma 1 bis all’art. 28.
Il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto su supporto informatico e deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro, nonchè dal RSPP, dal medico competente e dal RLS.

– Art. 37 D.Lgs. 81/08 – Viene introdotta la formazione anche per i dirigenti così come già disposto per i preposti.

– Art. 41 D.Lgs. 81/08 – Vengono ammesse le visite mediche preventive effettuate in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, effettuate da parte del medico competente o dal dipartimento di prevenzione delle ASL.
Entro il 31 dicembre 2009 vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l´accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Viene rivista l´intera sezione delle sanzioni. In sostanza il nuovo decreto correttivo rimodula l´ammontare delle sanzioni penali e amministrative, cercando di garantire una maggiore proporzionalità tra obblighi di natura formale e obblighi di effettiva natura prevenzionistica.

VUOI AVERE ALTRE INFORMAZIONI

CHIAMA LO 011.38.50.283

RICHIEDI UN PREVENTIVO ONLINE

Certificato di qualità

Ente Accreditato Regione Piemonte
per la Formazione Continua
e la Formazione a Distanza (FAD)
Certificato n°506/001

  • CSAO
  • c/o Istituto Arti e Mestieri
  • C.so Trapani 25. Torino
  • Tel. 011.38.50.283
  • mail: csao@csao.it
  • PEC: csao@pcert.it
  • PI 04961740018

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7 Marzo 2001

CSAO c/o Istituto Arti e Mestieri - C.so Trapani 25. Torino -Tel. 011.38.50.283 - csao@csao.it - PI 04961740018 -Privacy policy - Made By Elwood